- In seguito all’entrata in vigore del “Regolamento sulle modalità di adozione internazionale dei minori e della tutela e curatela internazionale degli stessi”, approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del 31.01.2007, n. 122, e alle intese raggiunte nel corso degli incontri tra la delegazione italiana e i rappresentanti delle autorità statali bielorusse, in occasione della visita nella Repubblica di Belarus dal 18 al 22 marzo 2007, la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus convengono di introdurre nel Protocollo di collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus e la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana in materia di adozione di minori, cittadini della Repubblica di Belarus da parte di cittadini italiani, firmato a Minsk il 12 dicembre 2005, (di seguito, Protocollo), le seguenti integrazioni e modifiche:
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- 1. Dopo il punto 9 aggiungere i seguenti:
- “9bis. Gli aspiranti all’adozione che intendono adottare il minore ospitato durante i soggiorni di risanamento, presentano, attraverso gli Enti autorizzati, all’organo di tutela e curatela del luogo di residenza (domicilio) del minore la domanda per l’inserimento del minore stesso nell’elenco dei minori nei confronti dei quali è possibile effettuare l’adozione internazionale. Nel caso dell’avvenuto inserimento del minore nell’elenco dei minori, nei confronti dei quali è possibile effettuare l’adozione internazionale, il Centro informa gli aspiranti all’adozione attraverso l’Ente autorizzato.
- 9ter. Il Centro informa la Commissione sull’inserimento di minori nell’elenco dei minori nei cui confronti è possibile effettuare l’adozione internazionale e sulla disponibilità all’accoglimento delle domande di adozione internazionale non nominative.
- 9quater . I documenti degli aspiranti all’adozione sono accettati dall’Ambasciata nel caso il Centro abbia comunicato all’Ambasciata l’avvenuto inserimento del minore (minori) nell’elenco dei minori nei confronti dei quali è possibile effettuare l’adozione internazionale.”
- 2. Il punto 10 è sostituito dal seguente:
- “10. Gli Enti autorizzati presentano all’Ambasciata, per il successivo invio al Centro attraverso il Ministero degli Esteri della Repubblica di Belarus, i documenti degli aspiranti all’adozione conformemente all’elenco di cui al punto 17 del “Regolamento sulle modalità di adozione internazionale dei minori e della tutela e curatela internazionale degli stessi”, approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del 31.01.2007, N. 122, (di seguito, Regolamento), ivi compresa la certificazione medica attestante che gli aspiranti all’adozione non soffrono di malattie tali da pregiudicare l’adozione o l’affido di un minore, rilasciata in base al modulo approvato dal Ministero della sanità della Repubblica di Belarus. Gli Enti autorizzati informano la Commissione dell’invio nella Repubblica di Belarus dei documenti dei cittadini della Repubblica Italiana per l’esame della domanda di adozione del minore.”
- 3. Il punto 11 è sostituito dal seguente:
- “11. Tutti i documenti indicati al punto 17 del Regolamento (ad eccezione della copia del passaporto o di altro documento attestante l’identità), nonché le firme degli aspiranti all’adozione, devono essere autenticati e legalizzati secondo le modalità stabilite nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Belarus e tradotti in lingua russa. Le traduzioni dei documenti, legalizzati secondo le modalità stabilite, possono essere autenticate secondo le modalità stabilite nella Repubblica italiana o a cura dell’Ambasciata o di un notaio nella Repubblica di Belarus.”
4. Al punto 14, dopo le parole “gli aspiranti all’adozione” aggiungere le parole
”ed è inserito nell’elenco dei minori nei cui confronti è possibile effettuare
l’adozione internazionale”.
- 5. Al punto 17:
- a) sostituire le parole “al punto 9” con le parole “nella prima parte del punto 25”;
- b) dopo le parole “della prima parte del presente punto.” aggiungere le parole “ed informa anche entro un mese il Centro sulla decisione presa dagli aspiranti all’adozione. Nel caso in cui gli aspiranti all’adozione non accettino la proposta di abbinamento del Centro, la documentazione da loro presentata è restituita al mittente conformemente al punto 26 del Regolamento”.
6. Il punto 30 è sostituito dai seguenti:
- “30. La Parte bielorussa, nel rispetto della propria legislazione, organizza, a partire dal 1 aprile 2007, l’esame delle domande che perverranno agli organi locali di tutela e di curatela da parte degli aspiranti italiani all’adozione al fine dell’inserimento dei minori interessati nella lista dei minori nei cui confronti è possibile effettuare l’adozione internazionale. Ogni richiesta sarà esaminata dalla parte bielorussa entro 60 giorni. La Parte italiana regolamenterà la consegna delle predette domande agli organi di tutela e curatela della residenza (domicilio) del minore.
- 30bis. La Parte Bielorussa organizza l’esame della domanda di adozione internazionale, presentata secondo la procedura di cui al punto 17 del Regolamento, entro 75 giorni dalla data del deposito presso il Centro. Entro tale termine deve essere adottata una decisione dal Ministro dell’Istruzione in ordine alla possibilità di invio della pratica di adozione al Tribunale ai sensi del punto 33 del Regolamento.
- 30ter. La Parte italiana, entro il 1 aprile 2007, presenta alla Parte bielorussa gli elenchi delle domande nominative dei cittadini italiani relative all’adozione di minori bielorussi ricomprese nell’elenco delle domande già esaminate e giacenti al Centro al momento della firma del Protocollo, ad esclusione delle domande esaminate con esito negativo a motivo del raggiungimento della maggiore età da parte dei minori, dell’adozione, affidamento o tutela dei minori presso famiglie bielorusse, del rifiuto dell’adozione da parte dei minori o dei loro stretti parenti maggiorenni, della rinuncia da parte dei cittadini italiani all’adozione, dell’esistenza di forti legami affettivi tra i minori e i loro fratelli da tutelare nell’interesse dei minori.
- 30quater. La Parte bielorussa organizza il riesame delle domande di cui al punto 30ter ed informa la Parte italiana in merito alle decisioni assunte entro il 1 maggio 2007.
- 30quinquies. La Parte italiana organizza in tempi brevi l’attività di informazione, collaborazione e sostegno delle altre autorità competenti della Repubblica Italiana al fine di riconoscere ai cittadini minorenni della Repubblica di Belarus che attualmente si trovano sul territorio della Repubblica Italiana uno stato giuridico conforme alla legislazione della Repubblica italiana e della Repubblica di Belarus.
- 30sexies. Le Parti definiscono, entro il 1 maggio 2007, la composizione di un gruppo di lavoro composto di 4 persone (due per ciascuna Parte ) al fine di verificare lo stato di attuazione del Protocollo. Le riunioni del gruppo di lavoro avranno luogo ogni tre mesi. Il gruppo di lavoro informa il Ministero e la Commissione delle risultanze dell’attività svolta perché assumano le iniziative di rispettiva competenza.
- 30septies. Il Ministero dell’Istruzione è fortemente determinato a rispettare i principi della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993, privilegiando il superiore interesse dei minori e tenendo conto dei legami affettivi instaurati tra i minori bielorussi e i candidati italiani all’adozione.
- 30octies. Le Parti assumono l’impegno di trasmettere tempestivamente il Protocollo agli organi amministrativi, centrali e locali, titolari di competenze in materia di adozione internazionale.”
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- Firmato nella città di Minsk il 22 marzo 2007 in duplice copia nelle lingue italiana e russa.
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