La convenzione dell’Aja

Già nei primi anni, questo importante documento era stato già ratificato da 11 paesi e firmato da 26, dimostrando di essere lo strumento internazionale che in poco tempo ha raggiunto la maggiore condivisione in tutto il mondo rispetto ad altri aventi per oggetto temi analoghi.

Anche l’Italia con la legge 476/98 del 31/12/98 ha finalmente aderito ratificando la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori in tema di adozione internazionale e di cooperazione.

L’A.I.P.A. in qualità di Ente Autorizzato ha partecipato agli incontri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme a tutti gli esperti del settore, per dibattere sull’effettiva necessità che attraverso la Convenzione dell’Aja si arrivi ad una integrazione della normativa in materia di adozione internazionale che preveda tra l’altro l’esclusiva mediazione degli Enti Autorizzati e con il controllo delle autorità governative controllati per tutto quanto concerne le procedure per l’adozione internazionale.

Questo passaggio risulta essere molto importante per eliminare l’iniziativa privata e qualsiasi speculazione economica o guadagno improprio, o esperienze devastanti a carico di coloro che sono coinvolti nell’iter adottivo.

Il modello proposto dalla Convenzione è dunque quello di una adozione internazionale più preparata, seguita ed aiutata da parte di tutte le strutture appropriate, e con gli Enti autorizzati, in tutto il percorso che la coppia adottante intraprende, sia a livello legislativo che nello svolgimento della procedura per assicurare al minore la tutela di quei diritti di cui è titolare.

Concludendo, tutti i temi proposti da questo importantissimo documento internazionale possono essere riassunti in quattro punti fondamentali:

  • il Superiore interesse del bambino;
  • la presenza dell’Autorità centrale, organo, nel contempo, di delega e di controllo dell’attività degli Enti autorizzati;
  • il sistema di cooperazione degli Stati contraenti per assicurare il rispetto della tutela dei diritti fondamentali del fanciullo in quei Paesi in cui le condizioni socio-economiche mettono a rischio il rispetto di queste tutele;
  • infine, la garanzia del riconoscimento e gli effetti dell’adozione in tutti gli Stati contraenti.